Ufficiali le decisioni del giudice sportivo dopo la terza giornata del girone d’andata di Lega Pro: squalificato Peppe Carriero, espulso al minuto 40 di Avellino-Latina, e punita severamente la condotta di Daniele Di Donato, tecnico dei pontini, e dei tifosi nerazzurri, autori di ululati razzisti nei confronti dell’attaccante biancoverde Mamadou Kanouté.
Giuseppe Carriero è stato squalificato per una giornata effettiva di gara, condita da un’ammenda di 1.000 euro, “per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una forte manata al collo durante un contrasto nel corso del quale veniva trattenuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerata la dinamica della condotta e la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario“.
Salterà un turno (più un’ammenda di 2.000 euro) anche mister Daniele Di Donato “per aver al 12° e 41° del primo tempo ed al 64° del secondo tempo ripetutamente pronunciato un’espressione blasfema; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. ritenuta la continuazione”.
LA NOTA UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in cui riceveva il pallone.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, CGS. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS. Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame. Ne consegue, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa.
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società Latina con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori. Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
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