Le decisioni del giudice sportivo dopo Avellino-Benevento: multe per le società

Ufficiali le decisioni del giudice sportivo dopo Avellino-Benevento, terminata sul punteggio di 1-0. Al contrario della gara d’andata, giocata al “Ciro Vigorito”, il fitto lancio di torce, fumogeni e petardi da parte dei tifosi sanniti è stato sanzionato con un’ammenda, senza chiusura della curva. Multa anche per l’Avellino del patron D’Agostino, che aggiunge al lungo elenco di calciatori diffidati anche Sgarbi e Cancellotti. In vista di Taranto-Avellino, in programma domenica alle ore 20.00, Capuano dovrà fare a meno dello squalificato Riggio.

Così come accaduto al club biancoverde dopo la trasferta di Torre del Greco, il Benevento di Oreste Vigorito sarà chiamato a pagare un’ammenda di €3.500, come comunicato dal giudice sportivo della Lega Pro:

A) fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri
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B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari.

A) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

L’Avellino, dal canto suo, è stato punito con una multa da €800 “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto.

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