Invasione in Foggia-Catanzaro 2-6: le decisioni del giudice sportivo

SERIE C GIRONE C – Dopo i fatti registrati nel corso del secondo tempo di Foggia-Catanzaro, con il direttore di gara costretto a fermare il gioco in tre momenti differenti, sono arrivate le decisioni e le sanzioni del giudice sportivo della Lega Pro: lo “Stadio Zaccheria” sarà orfano delle due curve nell’ultima partita casalinga della regular season contro l’Avellino di Carmine Gautieri, con il settore Nord che resterà chiuso anche nella successiva gara interna dei Satanelli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL GIUDICE SPORTIVO DI LEGA PRO

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Letti gli atti ufficiali di gara, ivi comprese le relazioni, con le relative integrazioni, redatte dai Componenti della Procura federale e dal Commissario di campo, osserva quanto segue.

In occasione della gara FOGGIA CATANZARO, disputata l’11 Aprile 2022, dagli atti sopra indicati è emerso che i sostenitori della Società FOGGIA hanno posto in essere le seguenti condotte.

1. al 13° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 15m per 1 m;

2. al 18° del primo tempo i sostenitori presenti nella curva sud esponevano uno striscione di 10 mt su due linee parallele relativo ad un Calciatore della Squadra avversaria;

3. durante l’esposizione degli striscioni, entrambe le curve sud e nord occupate dai sostenitori del Foggia intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di un Calciatore della squadra avversaria e di Rappresentanti delle Istituzioni Calcistiche, cori proseguiti per qualche minuto anche dopo l’eliminazione degli striscioni;

4. Al 6° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud esponevano uno
striscione di 18 mt su due linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle
Istituzioni Calcistiche;

5. All’ 8° del secondo tempo i sostenitori del Foggia presenti nella curva nord esponevano uno striscione di 20 mt su tre linee parallele offensivo nei confronti di Rappresentanti delle
Istituzioni Calcistiche;

6. durante l’esposizione degli striscioni, i tifosi del Foggia presenti in entrambe le curve sud e
nord intonavano cori dispregiativi e denigratori nei confronti di Istituzioni Calcistiche;

7. al 18° del secondo tempo, in occasione del rigore concesso al Catanzaro, i sostenitori della curva nord lanciavano sul recinto di gioco in direzione dei calciatori due fumogeni, molteplici
bottigliette di plastica, due bottiglie di vetro, senza colpire alcuno;

8. nella medesima circostanza di cui sopra: un tifoso proveniente dalla curva nord invadeva il
campo con l’intenzione di raggiungere e di colpire un calciatore avversario, senza riuscirvi per il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e di Dirigenti della Società ospitante; un altro tifoso proveniente dalla curva nord correva sul campo senza avvicinarsi ai calciatori della Squadra avversaria e inseguito dalle Forze dell’Ordine riusciva a rientrare sugli spalti; un terzo tifoso del Foggia proveniente dalla curva sud invadeva il campo correndo verso la panchina del CATANZARO senza avere alcun contatto e riuscendo a rientrare sugli spalti;

9. successivamente alla concessione del calcio di rigore i sostenitori del Foggia presenti nella curva sud lanciavano una bottiglietta di plastica verso il portiere del Catanzaro nel tentativo di colpirlo;

10. a seguito di quanto sopra descritto la gara è stata sospesa per circa 8 minuti.

Ritenuto che con le condotte sopra descritte i tifosi del FOGGIA hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria e delle Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti;

rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud;

rilevato che la Società FOGGIA ha già subito molteplici sanzioni per condotte della medesima natura di quelle sopra descritte (CFR C.U. 229/DIV del 1.03.2022, C.U. 237 DIV del 8.03.2022, C.U. 247/DIV 14.03.2022, C.U. 253/DIV del 17.03.2022, C.U. 257 DIV del 21.03.2022);

ritenuto, altresì, che dagli atti di gara e dalle relazioni sopra richiamate, emerge che i Dirigenti del Foggia hanno collaborato con le Forze dell’Ordine per far cessare i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, con una condotta molto fattiva che merita di essere valutata in modo prevalente rispetto alle altre circostanze di segno negativo;

per i motivi sopra esposti ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 6, 8, comma 1, lett. d), 13, comma 2, 25, 26 e 29 C.G.S (r. proc. fed. e supplemento, r. c.c. e supplemento, rilievi video e fotografici) delibera di sanzionare la Società FOGGIA con l’AMMENDA DI € 10000 e con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la ulteriore gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori.

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