Avellino-Benevento: D’Ausilio squalificato, multata anche la società

AVELLINO CALCIO – Ufficiali le decisioni del giudice sportivo della Lega Pro dopo la 35a giornata della regular season. Una sola giornata di squalifica per Michele D’Ausilio, che ha incassato un rosso diretto nel tunnel degli spogliatoi del “Liguori” di Torre del Greco, all’intervallo di Turris-Avellino. Inibizione e ammenda per il segretario Tommaso Aloisi, mentre il club del patron D’Agostino sarà costretto a pagare una multa di €3.500 per il lancio di torce effettuato dal settore ospiti dei tifosi biancoverdi.

D’Ausilio squalificato per un turno “per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con ESEMPIO STEFANO e tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre”.

Ammenda e inibizione fino al 29 aprile per Tommaso Aloisi “per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti frasi irriguardose”.

Curva Sud salva, multa per l’Avellino

Multa di €3.500 per l’US Avellino “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica”, consistiti:

  1. nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
  2. nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
  3. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro;
  4. nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore;
  5. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
  • per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.
  • hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati.

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