AVELLINO CALCIO – Archiviato il turno infrasettimanale, è proprio il club biancoverde ad incassare l’ammenda più salata dopo la 32a giornata della regular season: il giudice sportivo della Lega Pro, infatti, ha inflitto 3.000€ di multa all’U.S. Avellino 1912, per il comportamento assunto dai tifosi irpini sugli spalti dello “Stadio Erasmo Iacovone”.
Qui di seguito le motivazioni (discutibili, ndr) esposte dal giudice sportivo all’interno del comunicato ufficiale, a margine dei 3.000€ di ammenda:
A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 1°minuto del primo tempo e al 13° e 27°minuto del secondo tempo, fatto esplodere nel settore della curva sud, loro destinato, tre petardi di media potenza;
B) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al 30°minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari;
C) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto nella specie di discriminazione territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo raziale o etnico. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
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