La Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, presieduta dal Presidente, Raffaele Squitieri, del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso presentato, in data 11 luglio 2022, da parte della società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC dell’8 luglio 2022, pubblicata in pari data con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. da parte della società di Teramo e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al campionato di Serie C 2022/2023; la relazione Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2022 richiamata in delibera, che ne costituisce parte integrante; nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell’1 luglio 2021, nonché, ove occorra, previo accertamento di illegittimità e annullamento del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 222/2022, sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F), nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA RESPINTO il ricorso presentato, in data 11 luglio 2022, da parte della società S.S. Città di Campobasso s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata l’8 luglio 2022 con C.U. n. 6/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. dalla società di Campobasso e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al Campionato di Serie C 2022/2023, nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell’1 luglio 2021, oltre a tutti i documenti analizzati durante l’istruttoria, non conosciuti e conosciuti, tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali, di cui al C.U. 222/A del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15, nonché di tutte le norme federali, nella parte in cui non consentono l’iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.